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Danno alla persona e responsabilità medica, Assicurazioni, Responsabilità civile e risarcimento
09 aprile 2025
Danno biologico: La nuova Tabella Unica Nazionale (T.U.N.)
Dal 05 marzo 2025 è operativa la nuova disciplina per la quantificazione dei danni biologici e morali derivanti da incidenti stradali per i casi in cui le lesioni abbiano comportato postumi permanenti superiori al 10% (per quelle inferiori si continuerà a fare riferimento alla vecchia tabella).
Sino ad ora erano stati i vari Giudici ad adottare proprie tabelle di quantificazione, le più famose e adottate quelle del Tribunale di Milano.
A quali sinistri si applica la nuova tabella?
La T.U.N. si applica esclusivamente ai sinistri stradali verificatisi dopo il 5 marzo 2025 e, nel caso di malasanità, per le richieste risarcitorie inviate dopo tale data.
È presto per capirlo, ma se il Giudice applicasse anche ai sinistri vecchi la nuova disciplina non violerebbe la legge.
È ipotizzabile un’applicazione analogica per i sinistri aventi altra origine causale?
La T.U.N. riguarda come detto i sinistri stradali e la colpa medica.
E se lo scontro avviene tra due biciclette? Se si cade in un tombino o ci si fa male al lavoro, o nei campi di gioco, sugli sci? Se cade un cornicione? Se si viene aggrediti?
La sua applicazione in questi casi dovrà essere richiesta al Giudice, il quale però non è obbligato ad adottarla, staremo a vedere le prima sentenze.
Come si opera la quantificazione del danno secondo la T.U.N?
La T.U.N. ha un sistema a punti e il risarcimento si calcola moltiplicando il nu-mero di punti percentuali che esprimono l’invalidità permanente per una somma di denaro, che varia col variare del grado di invalidità e con l’età della vittima.
Il calcolo è un po\' complicato: si parte dal valore monetario “base” che è pari ad euro 947,30; esso viene, quindi, aumentato in misura proporzionale al grado di invalidità permanente: questa variazione si ottiene moltiplicando il valore base del punto per un coefficiente denominato moltiplicatore biologico (quest’ultimo parte da 2,75773 per una invalidità del 10%, per arrivare sino a 10,9472 per una invalidità del 100%).
Allo stesso modo, questo “punto base” varia necessariamente anche in diminuzione, in misura inversamente proporzionale all’età della vittima: questa varia-zione si ottiene moltiplicando il valore base del punto per un coefficiente denominato demoltiplicatore demografico (questo coefficiente è pari ad 1 per una vitti-ma di anni uno, e si riduce in misura variabile sino 0,522 per una vittima di 100 anni di età).
Infine, il “punto base” può variare in funzione della sofferenza morale provocata dal sinistro, secondo quattro gradi: nessuna, minima, media o grave: anche in questo caso, detta variazione si ottiene moltiplicando il valore base del punto per un coefficiente denominato moltiplicatore morale.
Quindi il legislatore ha operato un sistema a punti legato da un lato alla percentuale di invalidità, dall’altro all’età della vittima, assicurandosi di tenere ben di-stinta la liquidazione del danno biologico da quella (certamente possibile, ma non necessaria) del danno morale.
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