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Studio Plura - La divisione di più eredità tra gli stessi coeredi

Eredità e successioni

03 marzo 2025

La divisione di più eredità tra gli stessi coeredi

La Corte di Cassazione con la sentenza 4142/2025 ribadisce che, in presenza di più eredità da dividersi tra gli stessi coeredi, si deve procedere a tante divisioni quante sono le eredità, salvo diverso accordo tra i coeredi.

Una recente sentenza della Corte di Cassazione (la n. 4142/2025) consente di affrontare brevemente il caso della divisione di eredità diverse tra gli stessi coeredi.
Alla morte, le situazioni giuridiche che in vita facevano capo al defunto (la proprietà di immobili o mobili, il denaro depositato in banca, i crediti, i debiti, ecc.) cadono in successione e, in presenza di più eredi, entrano di regola a far parte di una comunione ereditaria.


Il caso più semplice è che i coeredi si trovino a dividere una sola eredità. Ad esempio, in una famiglia formata da padre, madre e due figli, alla morte del padre, la moglie e i figli si troveranno a dividere la massa ereditaria paterna.
Ma cosa accade se gli stessi coeredi si trovano a dividere più di una eredità?

Nell’esempio sopra proposto, prima che gli eredi abbiano diviso l’eredità paterna, muore anche la madre. I figli si trovano così a dividere sia l’eredità del padre, che l’eredità della madre. In questo caso, i figli devono procedere con una sola divisione (considerando un’unica massa ereditaria da dividere) o devono procedere con due divisioni distinte (la divisione della massa paterna e la divisione della massa materna)?
E’ questo il tema delle cosiddette masse plurime.

In ipotesi di masse plurime, non si procede ad un\'unica divisione, ma a tante divisioni quante sono le masse. Riprendendo l’esempio sopra riportato, non sarà possibile attribuire a un figlio tutti i beni ricevuti in eredità dal padre e all’altro figlio tutti i beni ricevuti in eredità dalla madre, quand\'anche i beni avessero lo stesso valore. Ogni coerede ha infatti diritto di ricevere una porzione di beni (proporzionale alla propria quota) nell\'ambito di ogni massa.

I condividenti, peraltro, possono derogare a questo principio e stabilire di comune accordo di considerare le diverse masse come facenti parte di un\'unica comunione. A più masse e più comunioni si sostituiscono una massa ed un\'unica comunione.

La Corte di Cassazione, nella sentenza 18/02/2025, n.4142, ha ribadito questi principi: “La regola generale impone che ciascuna comunione sia soggetta a una divisione autonoma, evitando confusioni e garantendo la chiarezza nella attribuzione dei beni ai rispettivi titolari. Tuttavia, la possibilità di procedere con una divisione unica esiste, purché vi sia il consenso esplicito di tutte le parti interessate, che deve emergere chiaramente da uno specifico atto giuridico”.