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Studio Plura - Processo penale telematico: dal 2025 in vigore le nuove regole per il deposito degli atti penali

Penale

24 febbraio 2025

Processo penale telematico: dal 2025 in vigore le nuove regole per il deposito degli atti penali

Dal primo gennaio 2025 è in vigore, senza ulteriori deroghe o posticipi, l’obbligo generale per gli avvocati di depositare tramite portale telematico tutti gli atti, documenti, memorie e richieste relativi al procedimento penale e destinati ai seguenti uffici: Procura della Repubblica presso il Tribunale, Tribunale ordinario (Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari e Dibattimento), Procura Europea, Procura Generale presso la Corte d’Appello (limitatamente al procedimento di avocazione).

Il deposito degli atti con altri mezzi (cartaceo o tramite posta elettronica certificata) resta consentito per i difensori solo con riferimento ai procedimenti disciplinati dal Libro IV del Codice di procedura penale (misure cautelari, personali e reali), nonché – solo fino al 31.3.25 – con riferimento agli atti relativi ad alcuni riti speciali (rito abbreviato, giudizio direttissimo, giudizio immediato).

Per quanto riguarda invece Giudice di pace, Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, Tribunale dei Minorenni, Tribunale di Sorveglianza, Corte d’Appello, Procura Generale presso la Corte d’Appello (escluso il procedimento di avocazione), Corte di Cassazione, l’obbligo di utilizzo del portale telematico è posticipato al 01.01.2027: fino a tale data la modalità di deposito continuerà a beneficiare del triplo binario precedentemente in essere.

Il regime descritto è conseguenza del Decreto del Ministero della Giustizia adottato il 30 dicembre 2024, e ha (per gli avvocati) conseguenze dirompenti: la gran parte degli atti penali perentori (appelli ordinari, liste testi…) va depositata unicamente a mezzo portale telematico, a pena di inammissibilità.

Permane il dubbio – di grande rilevanza pratica – in ordine alla possibilità per il difensore di continuare a depositare in modalità cartacea quei particolari atti di cui singole disposizioni del Codice di rito consentono il deposito in udienza: costituzione di parte civile; documenti ex art. 234 c.p.p.
Trattandosi di disposizioni di natura speciale, che derogano la normativa generale sul deposito telematico (peraltro contenuta in fonte regolamentare gerarchicamente inferiore) la soluzione ermeneutica preferibile è senz’altro quella che ammette (anche) il deposito in udienza dei singoli e specifici atti (lex posterior generalis non derogat priori speciali), ma la questione dovrà necessariamente essere affrontata alla luce delle prassi che si formeranno nei diversi Fori.