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Assicurazioni, Responsabilità civile e risarcimento, Codice della Strada
17 ottobre 2024
Se cado a causa di una buca sul manto stradale, chi risponde dei danni che ho subito?
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia è disciplinata dall'art. 2051 c.c. che prevede che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
1. La cosa
Nel concetto di “cosa” in custodia rientra ogni elemento inanimato, mobile o immobile, che sia in grado di causare danni in determinate circostanze, con esclusione delle “cose” per le quali è prevista una apposita disciplina (autoveicoli, animali, edifici).
2. La custodia
Il custode è colui che ha un potere effettivo e dinamico sulla cosa, cioè ha la disponibilità immediata e fisica sulla cosa.
Non è necessario che il custode rivesta tale qualifica in forza di un contratto ( Cass. Civ. sez. III n. 1859 del 18.02.2000) o di altro titolo o del diritto di proprietà, di diritti reali minori, del possesso, o della semplice detenzione.
La relazione giuridica con la cosa non è elemento costitutivo della responsabilità, tanto che il responsabile può anche essere un soggetto diverso da quello che ha un titolo sulla cosa (Cass. Civ. sez. III n. 15364 del 06.07.2006).
Il custode è quindi colui che ha un potere fisico sulla cosa, il suo utilizzatore, colui che ha la padronanza e disponibilità della cosa ed in quanto tale è tenuto a prevenire i pericoli ad essa correlati, intervenendo sulla cosa in qualunque momento per impedire che faccia danno a terzi (Cass. civ. sez. III n. 12796 del 10.05.2024).
3. Il nesso causale
La cosa in custodia deve essere la causa del danno: quindi il danno deve essere provocato dalla cosa.
L’evento lesivo deve consistere in una conseguenza normale della particolare condizione potenzialmente lesiva della cosa.
Il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa e l’evento, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della cosa (Sezioni Unite n.20943 del 30.06.2022).
Non è sufficiente quindi, in caso di caduta o di altri eventi che si verificano in aree accessibili al pubblico, provare che l’evento dannoso si è verificato in quell’area. È invece necessario dimostrare che l’evento è stato concretamente provocato dalla cosa in custodia e non da altri diversi fattori causali (Cass. civ. sez. III n. 12760 del 09.05.2024).
Nel caso in cui la cosa sia normalmente inerte oppure innocua è necessario che il danneggiato fornisca la prova delle condizioni di pericolo oppure di insidiosità insorte della cosa (ad esempio: nel caso di caduta su un gradino presente lungo un marciapiede o di caduta di un ciclista a causa di un dissuasore di velocità, il danneggiato deve dimostrare l’insidiosità o le condizioni di pericolo del gradino e del dissuasore, non essendo sufficiente la prova di essere caduto a causa del gradino o del dissuasore che non costituiscano insidia o pericolo).
Quindi tanto meno la cosa è pericolosa in sé, tanto più la situazione di possibile pericolo può essere prevista e superata con le normali cautele da parte del danneggiato (ad es. attenzione nello scendere o salire il gradino presente sul marciapiede o moderazione della velocità in fase di attraversamento del dissuasore di velocità a bordo della bicicletta).
In tal caso, l’imprudenza del danneggiato può portare ad escludere il nesso causale tra cosa ed evento dannoso e quindi la responsabilità del custode.
4. Prova liberatoria – caso fortuito
Il custode non risponde dei danni se fornisce la prova del caso fortuito, cioè un qualunque fatto (evento naturale, fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che costituisca la causa esclusiva del danno (Cass. Civ. sez. III n. 14566 del 24.05.2024).
Se il caso fortuito consistite in un fatto naturale (ad esempio un fenomeno atmosferico di eccezionale portata) o del terzo è esclusa la responsabilità del custode se il fatto è oggettivamente (per qualunque persona e non solo per il custode) imprevedibile ed inevitabile.
Se il caso fortuito consistite nella condotta della vittima è invece necessario valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno, tenendo un comportamento cauto, e valutare se il danneggiato ha rispettato il generale dovere di ragionevole cautela o se invece abbia utilizzato la cosa in modo improprio.
Nella pronuncia sopra indicata (Cass. Civ. 14566/2024) la Corte di Cassazione ha escluso la responsabilità del Comune per la caduta di un motociclistica a causa del manto stradale disconnesso, ritenendo che la caduta fosse occorsa a causa della mera imprudenza del danneggiato (da sola idonea a interrompere il nesso causale) nella guida notturna su una strada non illuminata.
La condotta del danneggiato può quindi (come nel caso sopra indicato) escludere totalmente la responsabilità del custode o concorrere con quest’ultima. In tal caso l’entità del risarcimento del danno può essere ridotta in base alla percentuale di concorso colposo attribuito al danneggiato.
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