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Studio Plura - L’assegno bancario postdatato costituisce titolo esecutivo solo se è stata assolta l’imposta di bollo sin dal momento dell’emissione

Banche, Contratti e recupero crediti

26 gennaio 2023

L’assegno bancario postdatato costituisce titolo esecutivo solo se è stata assolta l’imposta di bollo sin dal momento dell’emissione

La Corte di Cassazione (con ordinanza n. 35192 del 30/11/2022) ha stabilito che l’assegno bancario postdatato può costituire titolo esecutivo solo se, sin dal momento dell'emissione, sia stata per esso assolta l'imposta di bollo (nella misura prevista per il vaglia cambiario dall'art. 6 della Tariffa allegata al d.P.R. 647/72); è, invece, irrilevante la circostanza che il titolo sia stato presentato per l'incasso dopo la scadenza della data in esso formalmente indicata.