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Danno alla persona e responsabilità medica
12 ottobre 2022
Danno da omessa tempestiva diagnosi ed individuazione dei criteri utili per la sua quantificazione
La Cassazione con l’ordinanza n. 28632/2022 ritorna sul tema dell’omessa tempestiva diagnosi di patologie a esito infausto confermando il criterio equitativo per la quantificazione del danno.
Dall’accertamento della colpevole omessa diagnosi di patologia terminale deriva il diritto al risarcimento del danno in via equitativa, tenendo conto, in assenza di automatismi, di tutte le circostanze del caso concreto. La liquidazione equitativa di cui all'art 1226 c.c. è infatti rimessa al giudice quando è impossibile determinare l'ammontare del risarcimento o quando la sua determinazione risulti particolarmente difficoltosa. La funzione della valutazione equitativa è quella di determinare la “compensazione economica socialmente adeguata” del pregiudizio subito, vale a dire quella che “l’ambiente sociale accetta come compensazione equa”. Questo non deve pregiudicare, tuttavia, l'entità del risarcimento che, in ogni caso, dovrà essere congruo, e specifico con riferimento al singolo caso concreto. Il giudice, infatti, è tenuto a prendere in considerazione il pregiudizio effettivo subito e le ripercussioni negative che lo stesso ha avuto sul patrimonio e sul valore persona, provvedendo al ristoro integrale dello stesso.